Art. 6.
(Funzione dirigente).

      1. I dirigenti scolastici di cui all'articolo 21, comma 16, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nel rispetto della libertà di insegnamento e delle competenze degli organi collegiali scolastici, hanno la rappresentanza legale delle istituzioni scolastiche e assicurano il pieno ed esatto adempimento delle attribuzioni ad esse conferite, in connessione alle finalità del sistema nazionale di istruzione e delle medesime istituzioni scolastiche di cui agli articoli 2 e 3. A tal fine l'esercizio dei diritti, dei poteri e dei doveri professionali che costituiscono la funzione è diretto a garantire la gestione unitaria delle istituzioni scolastiche e il conseguimento dei risultati.
      2. L'incarico di dirigente scolastico è conferito a tempo indeterminato.

 

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